LEGGI LO STATUTO DI FP ITALIA
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È costituita un’associazione denominata: “FEMININ PLURIEL ITALIA” o “FP ITALIA”
Feminin Pluriel Italia fa parte di “Feminin Pluriel Global”, “FPG-The Global Woman Network” che riunisce tutte le associazioni Feminin Pluriel nel mondo.
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L’Associazione ha sede in Roma, Via Simone Martini 125.
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L’Associazione ha durata illimitata.
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L’oggetto sociale è quello di riunire e mettere in contatto donne professionalmente attive, come imprenditrici, libere professioniste, che ricoprono cariche pubbliche, artiste, funzionarie, scrittrici, impegnate nel sociale (lista non esaustiva), e che desiderano promuovere la presenza e la cultura del “femminile” nel mondo del lavoro, dell’imprenditoria, delle libere professioni e dell’arte.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
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Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo (i Soci Fondatori) e coloro che, previa presentazione da parte di un altro socio, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento, previa compilazione dell’apposito
modulo d’iscrizione e secondo i seguenti criteri:
– esercitare un’attività professionale nella quale si riveste un ruolo di potere;
– esercitare un’attività artistica;
– avere la capacità di contribuire agli scopi dell’associazione.
La qualifica di socio si acquista solo dopo la delibera di ammissione da parte del Consiglio e previo versamento della quota associativa annuale e di entrata.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e partecipano effettivamente alle sue attività; essi sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun Socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione. L’esercizio del recesso inibisce la riammissione.
Le quote sono intrasferibili e non sono rivalutabili.
L’esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo così come nei seguenti casi:
– non rispetto delle regole associative;
– grave danno arrecato alla reputazione dell’Associazione;
– la cessazione di tutte le attività professionali in maniera stabile e permanente;
– mancato versamento della quota annuale associativa stabilita all’art. 6.
I Soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Le spese che il Consiglio Direttivo dovesse sostenere per conto dell’Associazione possono essere rimborsate previa presentazione dei giustificativi e previa autorizzazione del Consiglio stesso.
Parte del patrimonio può essere utilizzato per opere di beneficenza, previa autorizzazione da parte del Consiglio.
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Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
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L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 5 ed è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata presso la sede o anche altrove, purché nell’Unione Europea, almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
– la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione:
– il bilancio dell’esercizio Sociale;
L’Assemblea delibera inoltre in merito:
– all’approvazione delle indicazioni del Consiglio Direttivo uscente circa i nuovi consiglieri;
– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta o posta elettronica inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo conferendo ad esso delega scritta.
Nessun Socio può rappresentare più di dieci Soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
E’ possibile svolgere l’assemblea anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:
– sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro relativo.
I verbali delle deliberazioni devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
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L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri con le seguenti cariche:
– Presidente
– uno o due Vicepresidenti
– Segretario
– Tesoriere
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile; in caso di dimissioni di un Consigliere, quelli restanti provvedono alla nomina di un nuovo Consigliere per cooptazione ed a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
Alla scadenza del mandato, i consiglieri uscenti designano i nuovi consiglieri da sottoporre ad approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri mediante comunicazione scritta o posta elettronica inviata ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei Soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
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Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, successivo al Presidente/Fondatore e stabilisce le altre cariche del Consiglio.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
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Il Segretario cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei Soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
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Il Tesoriere custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti, versare e prelevare e, in generale, disporre degli stessi.
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L’esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
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L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Per qualunque causa di scioglimento dell’Associazione sussiste l’obbligo di devolvere il suo patrimonio in beneficenza.
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Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili, e tutte le altre norme in materia di associazioni non commerciali.